04 luglio 2026
Imposta sostitutiva sul mutuo: cos'è, aliquote 0,25% e 2% e come si calcola
L'imposta sostitutiva è una delle voci di costo del mutuo: 0,25% dell'importo per la prima casa, 2% per gli altri immobili. Scopri cos'è, cosa sostituisce, chi la paga, come si calcola con esempi e quando puoi detrarla insieme agli interessi.

Tra le tante voci che compaiono nel preventivo di un mutuo ce n'è una che spesso passa inosservata finché non si legge il conteggio finale: l'imposta sostitutiva. Non la paghi allo sportello e non arriva con un bollettino: la trattiene direttamente la banca quando eroga il mutuo. Eppure incide sul costo complessivo dell'operazione, e cambia parecchio a seconda che tu stia comprando la prima casa o un altro immobile. Vediamo cos'è, quanto costa con le due aliquote (0,25% e 2%), che cosa sostituisce, chi la versa e quando puoi anche recuperarla in dichiarazione.
Che cos'è l'imposta sostitutiva sul mutuo
L'imposta sostitutiva è un'imposta agevolata prevista dal DPR 601/1973 per i finanziamenti a medio-lungo termine, cioè con durata contrattuale superiore a 18 mesi, erogati dalle banche. Il suo scopo è semplificare la tassazione dell'operazione: al posto di più tributi separati se ne paga uno solo, calcolato in percentuale sull'importo del mutuo.
Il nome dice tutto: questa imposta sostituisce una serie di altri tributi che altrimenti graverebbero sul finanziamento e sulle sue garanzie, in particolare:
l'imposta di registro;
l'imposta di bollo;
le imposte ipotecaria e catastale legate all'iscrizione dell'ipoteca;
le tasse sulle concessioni governative.
In pratica, con un'unica trattenuta si chiude il capitolo fiscale del mutuo, comprese l'iscrizione dell'ipoteca e le successive formalità come un'eventuale surroga o la cancellazione. Il regime si applica su opzione, esercitata nel contratto di mutuo: è la scelta standard perché quasi sempre più conveniente rispetto alle imposte ordinarie.
Quanto costa: le aliquote 0,25% e 2%
L'imposta sostitutiva si calcola sull'importo erogato (il capitale del mutuo). Le aliquote sono due e dipendono dalla destinazione del finanziamento.
Prima casa: 0,25%
Se il mutuo serve per acquistare, costruire o ristrutturare la "prima casa" — cioè un'abitazione in possesso dei requisiti delle agevolazioni prima casa — l'aliquota è dello 0,25% dell'importo erogato. Condizione necessaria: nel contratto di mutuo deve essere resa un'apposita dichiarazione con cui attesti il possesso dei requisiti. Senza quella dichiarazione, si applica l'aliquota piena.
Seconda casa e altri immobili: 2%
Se il finanziamento riguarda un immobile abitativo che non è prima casa — ad esempio la seconda casa — oppure manca la dichiarazione dei requisiti, l'aliquota sale al 2% dell'importo erogato. È una differenza enorme: otto volte tanto.
La distinzione tra le due aliquote è stata introdotta dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ed è in vigore dal 1° gennaio 2008.
Un esempio rende l'idea, su un mutuo da 150.000 €:
prima casa (0,25%): imposta sostitutiva = 375 €;
seconda casa (2%): imposta sostitutiva = 3.000 €.
Su un mutuo da 200.000 € si passa da 500 € (prima casa) a 4.000 € (seconda casa). È uno dei motivi per cui, sui mutui non agevolati, il peso fiscale iniziale è molto più alto.
Chi la paga e quando: la banca è sostituto d'imposta
Qui sta la caratteristica più particolare di questa imposta: non la versi tu direttamente all'Erario. La banca agisce come sostituto d'imposta: al momento dell'erogazione del mutuo trattiene l'importo dovuto e lo versa allo Stato per tuo conto.
Concretamente, l'imposta viene di solito decurtata dalla somma erogata o addebitata tra le spese iniziali. Se accendi un mutuo prima casa da 150.000 €, la banca tratterrà 375 € a titolo di imposta sostitutiva: è un costo dell'operazione, che trovi indicato nel TAEG e nel prospetto informativo, insieme alle altre spese del mutuo come istruttoria e perizia. Proprio perché è compresa nel calcolo del TAEG, non devi preoccuparti di dimenticarti una scadenza: è già tutto gestito dalla banca.
Imposta sostitutiva e detrazione: quando la recuperi
C'è una buona notizia per chi compra l'abitazione principale. Per il mutuo sulla prima casa, l'imposta sostitutiva dello 0,25% rientra tra gli oneri accessori detraibili insieme agli interessi passivi: la puoi cioè portare in detrazione al 19% nella dichiarazione dei redditi, nello stesso "contenitore" degli interessi.
Attenzione al tetto: la detrazione degli interessi passivi (e degli oneri accessori collegati, imposta sostitutiva compresa) per l'acquisto dell'abitazione principale vale entro un limite complessivo di 4.000 € annui. Trovi tutti i dettagli, i requisiti e cosa rientra nel calcolo nella nostra guida alla detrazione degli interessi del mutuo prima casa. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, invece, questa possibilità non si applica.
Casi particolari: surroga, ristrutturazione, liquidità
Alcune situazioni meritano una precisazione:
Surroga (portabilità): quando trasferisci il mutuo a un'altra banca con la surroga, non si paga una nuova imposta sostitutiva. È uno dei motivi per cui la portabilità è a costo praticamente nullo per il cliente.
Ristrutturazione della prima casa: rientra nell'aliquota agevolata dello 0,25%, se ricorrono i requisiti e la dichiarazione.
Mutuo liquidità o finanziamenti non abitativi: quando il finanziamento non è destinato alla prima casa, l'aliquota di riferimento è quella piena del 2%. Ne parliamo nella guida al mutuo liquidità.
In tutti i casi, il principio è lo stesso: l'aliquota ridotta è un beneficio legato alla prima casa e alla dichiarazione dei requisiti; fuori da lì si applica il 2%.
Domande frequenti
Quanto è l'imposta sostitutiva sul mutuo? È lo 0,25% dell'importo erogato per i mutui destinati alla prima casa e il 2% per gli altri immobili abitativi (o in mancanza della dichiarazione dei requisiti). Su un mutuo da 150.000 €, significa 375 € per la prima casa e 3.000 € per la seconda.
Chi paga l'imposta sostitutiva del mutuo? La sostiene chi accende il mutuo, ma non la versa direttamente: la banca, come sostituto d'imposta, la trattiene al momento dell'erogazione e la versa allo Stato. In genere viene decurtata dalla somma erogata.
Su quale importo si calcola? Sull'importo (capitale) erogato dalla banca. Per i mutui a stato avanzamento lavori si applica man mano sulle somme erogate.
L'imposta sostitutiva del mutuo è detraibile? Per il mutuo sull'abitazione principale sì: rientra tra gli oneri accessori detraibili al 19% insieme agli interessi passivi, entro il limite complessivo di 4.000 € annui. Per gli altri immobili non è prevista questa detrazione.
Perché sul mio mutuo l'imposta è del 2% e non dello 0,25%? Perché l'aliquota ridotta spetta solo ai finanziamenti per la prima casa con i requisiti dichiarati nel contratto. Se l'immobile non è prima casa, o non è stata resa la dichiarazione, si applica il 2%.
L'imposta sostitutiva si paga anche sulla surroga? No. Il trasferimento del mutuo con la surroga non comporta una nuova imposta sostitutiva.
In sintesi
L'imposta sostitutiva è la voce fiscale del mutuo: sostituisce imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione con un'unica trattenuta. Costa lo 0,25% dell'importo per la prima casa (con la dichiarazione dei requisiti nel contratto) e il 2% per gli altri immobili: su 150.000 € sono 375 € contro 3.000 €. Non la versi tu, la trattiene la banca all'erogazione, ed è già inclusa nel TAEG. Sul mutuo dell'abitazione principale, infine, la puoi detrarre al 19% insieme agli interessi, entro il tetto di 4.000 € annui. Un dettaglio piccolo nel nome, ma non nel portafoglio: vale la pena conoscerlo prima di firmare.
Articolo a cura della redazione di mutuisemplici.it — contenuto informativo, non costituisce consulenza fiscale o personalizzata. Aliquote, limiti e regole fiscali sono quelli vigenti alla data di redazione e possono essere modificati: verifica sempre le informazioni aggiornate sull'Agenzia delle Entrate e il conteggio effettivo nel contratto e nel PIES della banca. Gli esempi di calcolo sono illustrativi.
Fonti: Agenzia delle Entrate ("Interessi passivi sui mutui"; agevolazioni prima casa); DPR 601/1973 (artt. 15-20, imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine); Legge 244/2007 (differenziazione aliquote 0,25%/2%); FiscoOggi (Agenzia delle Entrate).